REGIME FORFETTARIO

Regime Forfettario 2019, Partita IVA e coefficiente di redditività, le novità

Tra le novità previste con la Legge di Bilancio del 2019 si è parlato poco di una delle più importanti, questo perché evidentemente offuscata dall’introduzione della Fattura Elettronica che ha rappresentato a livello fiscale un vero e proprio tsunami, un cambiamento senza precedenti che ha portato anche numerosi dubbi sulla sua effettiva attuazione e le modalità per adeguarvisi. Dicevamo però che insieme alla Fatturazione Elettronica a livello fiscale vi è stato un cambio importante anche per quel che riguarda il Regime Forfettario; le novità in questo ambito non sono né poche né di poco conto e per questo si cercherà nelle prossime righe di fornire una breve spiegazione, se non proprio una guida, dei cambiamenti che avranno un impatto diretto sopratutto sui possessori di Partita IVA.

Per prima cosa è bene inquadrare
la cifra di accesso al nuovo Regime Forfettario. Per il 2019 infatti potranno ottenere
queste agevolazioni coloro i quali hanno avuto nel precedente anno dei ricavi
che non sono andati oltre i 65.000 Euro, è molto importante sottolineare che
tutte le precedenti condizioni di accesso, quelle anteriori alla Legge di
Bilancio 2019, sono state completamente eliminate. Detto questo dunque è
evidente che non si andranno più a vedere se vi sono state spese per i
lavoratori dipendenti nè si andrà a valutare che il costo complessivo di beni
strumentali alla data del 31 Dicembre non sia superiore a 20 mila Euro (costo
che andava, lo ricordiamo, considerato al netto degli ammortamenti). Al netto
di ciò viene però inserito un nuovo limite riconducibile al cosiddetto concetto
di controllo diretto o indiretto; in base a questo concetto non si può
usufruire del regime forfettario se si controlla in modo diretto o indiretto
una società a responsabilità limitata (Srl) o associazioni in partecipazione
che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a
quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni. Detto in
parole più semplici se si possiede il 10% del Capitale Sociale di una Srl
potrebbe non essere un ostacolo per entrare nel Regime Forfettario 2019, a
condizione che tale Srl non operi nello stesso ambito nel quale esercitiamo la
nostra attività.


 

Per quanto riguarda l’accesso al
Regime Forfettario 2019 chiariamo subito una cosa, si tratta di un regime
naturale, ossia una condizione alla quale si accede, a patto naturalmente di
avere i requisiti richiesti, senza dover effettuare alcuna comunicazione nè
preventiva nè tantomeno successiva. Questo regime inoltre non ha una durata
particolare ed è possibile uscirne solamente in tre modi:

  • Per opzione (con vincolo triennale), i soggetti
    che ne hanno diritto possono scegliere di optare per il regime ordinario
    facendone opportuna domanda, il vincolo dura tre anni e viene tacitamente
    rinnovato fatte salve diverse comunicazioni
  • Per legge, in questo caso abbiamo un obbligo che
    si applica quando si verfica una causa di esclusione oppure uno dei requisiti
    viene a mancare e pertanto si esce dal Regime Forfettario in essere
  • Per accertamento definitivo, in questo ultimo
    caso, se dimostrato che si viene meno ad una delle condizioni di accesso il
    regime forfettario cessa a partire dall’anno successivo a quello accertato

Ovviamente le novità introdotte toccano anche il coefficiente di redditività che viene, anche nel Regime Forfettario 2019, considerato come una percentuale che varia dal 40 sino ad arrivare all’86% (per maggiori informazione su questo dettaglio è possibile consultare la tabella) da applicarsi al reddito imponibile e sulla quale viene poi applicata l’imposta prevista dalla legge. Un’esempio banale è una professionista che guadagna 10.000 Euro annuali ed ha, per via della sua categoria, un coefficiente dell’86%, in questo caso abbiamo 8.600 Euro di base imponibile e moltiplicandola per l’aliquota si ottiene il totale dovuto al fisco. La novità introdotta recentemente riguarda proprio questa aliquota, la legge di bilancio ha infatti fissato al 15% la sua quota per coloro che rientrano nel regime fiscale denominato Flat Tax e che abbiamo visto si attiva per chi rimane al di sotto della soglia dei 65.000 Euro di guadagno. Una particolare menzione va tuttavia dedicata alla diversificazione per quanto riguarda le Start Up, per favorire infatti la loro creazione e sopratutto il loro sviluppo è prevista una aliquota del 5% durante la loro fase iniziale che dura sino a quando la Start Up non diviene una azienda vera e propria (il termine massimo è fissato a 5 anni).

Come vediamo grazie al Regime Fiscale 2019 i titolari di Partita Iva hanno vita decisamente più semplice, si noti come, in base a quanto abbiamo abbondantemente, e speriamo in modo chiaro, descritto, i coefficienti di redditività per le Partite IVA non hanno sostanzialmente subito alcuna variazione, ciò che invece è cambiato, lo ribadiamo, è l’aliquota che è diventata fissa in luogo di quella variabile(da qui la denominazione di Flat Tax). Si tratta quindi non solo di uno sgravio non indifferente ma anche di una notevole semplificazione dal lato delle scadenze fiscali in quanto andare a calcolare il dovuto è diventata una operazione quantomeno più trasparente rispetto a ciò che avveniva con il precedente regime.